Art. 2527 – Requisiti dei soci

L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa(1).

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori(2).

Note

(1)

Comma così sostituito dall’art. 28, D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2)

Si è semplificata la disciplina dei requisiti personali dei soci, facendone materia di disposizione statutaria, con l’espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa e prevedendo una categoria speciale per quei soci che hanno bisogno di un periodo di formazione.

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