L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa(1).
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori(2).
Note
(1)
Comma così sostituito dall’art. 28, D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(2)
Si è semplificata la disciplina dei requisiti personali dei soci, facendone materia di disposizione statutaria, con l’espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa e prevedendo una categoria speciale per quei soci che hanno bisogno di un periodo di formazione.