Art. 2532 – Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso 1373 deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale(1).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo 2536.

Note

(1)

Il recesso del socio costituisce un negozio unilaterale che lo statuto sociale può sottoporre alla condizione dell’approvazione del consiglio di amministrazione. Si tratta di una ipotesi di recesso convenzionale, contrapposta al recesso legale del socio previsto dagli artt. 2523 e 2437 il quale non può essere limitato o soppresso da clausole statutarie.

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