Art. 2534 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente 2284.

L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto(1).

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Note

(1)

Vengono disciplinati gli effetti della morte del socio in modo analogo a quanto previsto dall’art. 2528, con l’unica differenza relativa alla continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi posseggono i requisiti per la partecipazione alla società; e con una precisazione relativa alla continuazione con pluralità di eredi.

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