Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno(1) dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto 2290, 2518, 2531, 2532, 2533(2).
Note
(1)
La responsabilità del socio uscente nei confronti della società per il pagamento dei conferimenti non versati è stato ridotto ad un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
(2)
Il socio uscente dovrà restituire alla società o agli organi della procedura di insolvenza, l’importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota, e ciò sul presupposto che il pagamento sia avvenuto quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.