La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziarinon partecipativi(1).
L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.
Note
(1)
Viene introdotta la possibilità di attribuire il diritto di voto per l’elezione dell’organo di controllo, in relazione al capitale o agli scambi mutualistici, riservando la nomina di un terzo dei membri possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi.