La società cooperativa si scioglie 2250, 2710, 2711 per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale 2524(1).
Note
(1)
Tale regola trova applicazione per ogni tipologia di cooperativa ed il patrimonio residuo andrà devoluto ai fondi mutualistici.