Art. 2545 duodecies – Scioglimento

La società cooperativa si scioglie 2250, 2710, 2711 per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale 2524(1).

Note

(1)

Tale regola trova applicazione per ogni tipologia di cooperativa ed il patrimonio residuo andrà devoluto ai fondi mutualistici.

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