Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III(1).
Note
(1)
Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2537 e 2538 in vigore prima della modifica disposta dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.