Art. 2545 novies – Modificazioni dell’atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III(1).

Note

(1)

Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2537 e 2538 in vigore prima della modifica disposta dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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