Art. 2545 septiesdecies – Scioglimento per atto dell’autorità

L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio 2519 o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori 2545 quaterdecies(1).

Note

(1)

Tale articolo ripropone in sostanza le disposizioni dettate dall’art. 2544 della disciplina previgente, in base al quale possono essere sciolte le società cooperative e gli enti mutualistici che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Viene aggiunta come causa di scioglimento delle società cooperativa da parte dell’autorità governativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico. Scompare, infine, il riferimento alle società cooperative edilizie di abitazione ed ai loro consorzi.

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