Art. 2545 terdecies – Insolvenza

In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa(1). Le cooperative che svolgono attività commerciale 2195 sono soggette anche a liquidazione giudiziale(2)(3).

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Note

(1)

Lo scopo mutualistico può coesistere con quello lucrativo nelle cooperative, pertanto ai fini dell’applicazione della norma in commento bisognerà verificare la struttura e lo scopo perseguito dalla società.

(2)

Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

(3)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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