Con il contratto di associazione in partecipazione(1) l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto(2) 1350, n. 9, 2533.
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro(3).
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificati dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento(4).
Note
(1)
L’associazione in partecipazione si caratterizza per il carattere sinallagmatico tra l’attribuzione da parte dell’associante di una quota di utili derivante dalla gestione di una sua impresa o di altro affare e l’apporto da questi conferito per l’esercizio dell’impresa o dell’affare.
(2)
Per distinguere il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ed il contratto di lavoro subordinato bisogna innanzitutto guardare il nomen iuris con cui viene qualificato, ma occorre poi accertare se lo schema negoziale pattuito abbia le caratteristiche del negozio concluso.
Ove la prestazione lavorativa sia stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato, in forza del principio stabilito dall’art. 35 Cost.
(3)
Comma così sostituito dall’art. 53, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.
Testo previgente aggiunto dall’art. 1, comma 28, L. 28 giugno 2010, n. 92 oggi abrogato: Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(4)
Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.