Per le imprese soggette a registrazione 2195, 2560 i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda 2565, 2573 devono essere provati per iscritto 2725, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto(1).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante 2188(2).
Note
(1)
La forma scritta è richiesta ad probationem, ossia quale mezzo di prova del contratto.
Essa non è richiesta per il trasferimento di una azienda di piccolo commercio o di una azienda mobiliare.
(2)
Comma così sostituito dall’art. 6, L. 12 agosto 1993, n. 310, che ha dettato norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale della società di capitali.