L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue 2550, 2557, 2558, 2559, 2563.
Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte 981.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015(1).
La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto 2112.
Note
(1)
La disciplina dell’usufrutto considera l’azienda come una universitas rerum, cioè un complesso di beni organizzati in vista di una finalità produttiva. Pertanto, tutti i beni eventualmente immessi dall’usufruttuario entrano a far parte integrante del complesso aziendale, ed il nudo proprietario ne acquista la proprietà, mentre l’usufruttuario avrà diritto alla differenza in denaro tra la consistenza dell’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto.