Art. 2563 – Ditta

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo 2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598 della ditta 2561 da lui prescelta(1).

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome 6, 7 o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto all’articolo 2565 2292(2).

Note

(1)

La ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l’imprenditore svolge la propria attività.

(2)

Il secondo comma prescrive che la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore. Tale previsione va letta in combinato disposto con l’art. 2564: allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e ciò possa determinare confusione, la stessa dovrà essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?