L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo 2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598 della ditta 2561 da lui prescelta(1).
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome 6, 7 o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto all’articolo 2565 2292(2).
Note
(1)
La ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l’imprenditore svolge la propria attività.
(2)
Il secondo comma prescrive che la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore. Tale previsione va letta in combinato disposto con l’art. 2564: allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e ciò possa determinare confusione, la stessa dovrà essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.