Art. 2564 – Modificazione della ditta

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione 2598 n. 1 per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla 7, 2292(1).

Per le imprese commerciali 2195 l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore 2188, 2314.

Note

(1)

Vedi nota 2 dell’art. 2563. L’imprenditore che per prima adotta una certa ditta per lo svolgimento della sua attività ha l’esclusiva sull’utilizzo del segno distintivo. Da ciò consegue che chi adotta successivamente una ditta uguale o simile avrà l’obbligo di differenziarla al fine di evitare confusione.

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