Art. 2569 – Diritto di esclusività

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato(1).

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell’articolo 2571(2).

Note

(1)

Comma così sostituito ex art. 81, D. Lgs. 04 dicembre 1992, n. 480.

(2)

I marchi si distinguono in:
1) marchio di fabbrica e di commercio, a seconda dell’attività svolta;
2) marchi generali o speciali, che vengono impiegati per differenziare i prodotti dell’impresa;
3) marchi forti e marchi deboli, a seconda della capacità distintiva.

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