Art. 2570 – Marchi collettivi

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi(1) per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Note

(1)

I titolari dei marchi collettivi non svolgono attività d’impresa, ma hanno la facoltà di concedere in uso i marchi in questione a produttori o commercianti che si impegnano all’osservanza di specifici regolamenti.

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