Art. 2577 – Contenuto del diritto

L’autore ha il diritto esclusivo 2563, 2569, 2581, 2584, 2592 di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera 2589 e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione 2579, 2582(1).

Note

(1)

La violazione del diritto d’autore determina l’applicazione di sanzioni civili e penali a carico del soggetto contraffattore.

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