L’autore ha il diritto esclusivo 2563, 2569, 2581, 2584, 2592 di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera 2589 e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione 2579, 2582(1).
Note
(1)
La violazione del diritto d’autore determina l’applicazione di sanzioni civili e penali a carico del soggetto contraffattore.