Art. 2584 – Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto(1) per un’invenzione industriale 2424, n.4 ha il diritto esclusivo 2563, 2569, 2577, 2592 di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 2589.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Note

(1)

Bisogna distinguere il diritto al brevetto, ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all’inventore o a colui che a titolo derivato ha acquistato l’invenzione, dal diritto sul brevetto, ossia la facoltà esclusiva di attuare e godere dell’invenzione per chi ha brevettato.

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