Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore 2589 dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro(1).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali 2587, 2591.
Note
(1)
Il dipendente può rendersi autore di un’invenzione “di servizio”, fatta nell’esplicazione di un’attività prevista come oggetto del rapporto e specificamente retribuita e, in quanto tale, appartenente al datore di lavoro. Viceversa, il lavoratore può realizzare una invenzione “d’azienda”, nello svolgimento della propria prestazione lavorativa; i diritti patrimoniali di quest’ultima spettano al datore di lavoro-imprenditore, ma al lavoratore deve essere riconosciuto un equo premio.