Art. 2598 – Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi 2563, 2568, 2569 e dei diritti di brevetto 2584, 2592, 2593, compie atti di concorrenza(1) sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione 2564 con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente(2);

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda 1175, 2599, 2600.

Note

(1)

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori, pur operando in qualsiasi fase della produzione degli stessi. Deve trattarsi quindi di soggetti che operano nello stesso stadio della catena produttiva-distributiva di mercato.

(2)

Si parla di concorrenza sleale per denigrazione o per vanteria quando vengono diffuse notizie ed apprezzamenti sull’attività altrui tali da screditare la medesima. È richiesta una effettiva divulgazione ad una pluralità di persone, non essendo tale fattispecie configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionali a singoli interlocutori.

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