Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni 2043, 2598, n. 3(1).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza 120 c.p.c..
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume 2727(2).
Note
(1)
La cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale è riservata alla competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, come prevede l’art. 134 D.Lgs. n. 30 del 2005.
(2)
Ai fini della configurabilità dell’illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, che si concretino in una condotta vietata idonea a causare un pregiudizio.