Art. 2602 – Nozione e norme applicabili

Con il contratto di consorzio(1) più imprenditori 2082, 2618 istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali 2616, 2643, n. 11(2).

Note

(1)

Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.

(2)

Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.

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