Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità 1350 n. 13.
Esso deve indicare:
1) l’oggetto 2606, 2611, n. 2 e la durata n2604, 2611, n. 1 del consorzio;
2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio 2608;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione 2609;
7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique, od erronee 1349, entro trenta giorni dalla notizia 2964.