Art. 2603 – Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità 1350 n. 13.

Esso deve indicare:

1) l’oggetto 2606, 2611, n. 2 e la durata n2604, 2611, n. 1 del consorzio;

2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio 2608;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione 2609;

7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique, od erronee 1349, entro trenta giorni dalla notizia 2964.

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