Art. 2606 – Deliberazioni consortili

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio 2603, n. 1 sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate 2377 davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni(1) 2964. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Note

(1)

Il termine per l’impugnativa è un termine perentorio posto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio in ogni grado del processo.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?