Art. 2609 – Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso 1373 e di esclusione previsti dal contratto 2603, n. 6, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri 674, 773, 1874.

Il mandato 1703 conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso 1726.

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