Nei casi di recesso 1373 e di esclusione previsti dal contratto 2603, n. 6, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri 674, 773, 1874.
Il mandato 1703 conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso 1726.