Art. 2615 – Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza 2612, n. 4, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile(1).

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile 1705, 2339. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote 1299, 2280(2).

Note

(1)

Comma così modificato dall’art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 377.

(2)

I consorzi che contrattano con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi.
Il secondo comma, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705, prevede una responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato che crea una duplice legittimazione passiva degli stessi.

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