Art. 2615 ter – Società consortili

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro(1)(2).

Note

(1)

Articolo aggiunto, insieme alla nuova sezione II bis, dall’art. 4, L. 10 maggio 1976, n. 377.

(2)

In ragione della causa mutualistica, è consentito alle società consortili di prevedere nello statuto l’obbligo per i consorziati di versare contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti di capitali gravanti su ciascuno di essi.

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