Art. 2631 – Omessa convocazione dell’assemblea

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci(1).

Note

(1)

La nuova formulazione dell’art. 2631, introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo.
La nuova disciplina, invero, non pone distinzione in riferimento al tipo di società, pertanto essa troverà applicazione immediata in ogni caso.

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