Art. 2635 ter – Pene accessorie

(1)La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635 bis, secondo comma.

Note

(1)

Articolo inserito dall’art. 5, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

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