Art. 2643 – Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere 2645 ss., 2651 ss. pubblici 1403 col mezzo della trascrizione 2644, 2648, 2657, 2658, 2663, 2679 n. 1(1):

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili 769, 812, 1197, 1350 n. 1, 1470, 1472, 1543, 2247, 2556, 2648, 2651, 2914;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto 978 su beni immobili, il diritto di superficie 952, i diritti del concedente e dell’enfiteuta 1350 n. 2, 2648, 2651;

2-bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale(2);

3) i contratti 1350 n. 3 che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali 1027 ss., 1058, il diritto di uso 1021 sopra beni immobili, il diritto di abitazione 1022, 1350 n. 4, 2648, 2651;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti 507, 1070, 1104, 1350 n. 5;

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata 952, 965, 980, art. 1021 del c.c., 1022, 1027, 2019, 555, 574, 586, 590 si trasferiscono la proprietà di beni immobili 812 o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente 2889, 2896;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico 971, 1350 n. 6;

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni 1350 n. 8, 1572, 1599, 1628, 2923;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni 1605, 2918, 2924;

10) i contratti di società 2247, 2291, 2313, 2325, 2328 n. 6, 2452, 2463 n. 5, 2511, 2521 n. 5 e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata 1350 n. 9; 231 disp. att.;

11) gli atti di costituzione dei consorzi 862, 863 che hanno l’effetto indicato dal numero precedente 2062, 2063, 231 disp. att.;

12) i contratti di anticresi 1350 n. 7, 1960; 231 disp. att.;

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato(3);

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti 1350 n. 12, 1965;

14) le sentenze 1032, 2932 che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti 2945 ss., 2655.

Note

(1)

L’obbligo di trascrizione grava sui notai e sugli altri pubblici ufficiali roganti, mentre per le parti rappresenta un mero onere (v. 2671). Il notaio o altro pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto soggetto a trascrizione, ha l’obbligo di assicurarsi che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, risultando tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo.

(2)

Il numero è stato inserito dal D. L. 13 maggio 2011, n. 70.

(3)

Il numero è stato aggiunto dall’art. 84 bis, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

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