Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto 2659 o iscritto 2839 anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi 2645 bis, 2652, 2653, 2684, 2914 n. 1(1).
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore 974, 1380, 2649, 2650, 2655, 2812; 224 disp. att., 225 disp. att.; 44 l. fall.(2).
Note
(1)
La disposizione afferma il principio fondamentale secondo il quale chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi.
(2)
La disposizione non deve portare a concludere che colui che non ha diritto ad ottenere il bene sia lasciato dalla legge senza alcuna tutela, in quanto egli potrà chiedere al dante causa, che ha alienato due volte il medesimo bene, il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento contrattuale. Secondo la dottrina prevalente, non potrà tuttavia pretendere nulla dall’altro acquirente, con eccezione dell’ipotesi in cui questi l’abbia consapevolmente frodato, in accordo con l’alienante, con conseguente nascita di responsabilità extracontrattuale.