(1)Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso(2). I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Note
(1)
L’articolo è stato inserito dal D. L. 30 dicembre 2005, n. 273, poi convertito con la L. 23 febbraio 2006, n. 51, all’art. 39 novies.
(2)
In tale innovativa disposizione è evidente il riferimento ai patrimoni di destinazione creati con figure atipiche, primi fra tutti i trust, i quali ottengono sempre maggiore riconoscimento all’interno del nostro ordinamento: viene creato un trust quando un soggetto affida determinati beni al controllo di un altro, denominato trustee, cioè amministratore fiduciario. La caratteristica principale di questo negozio atipicamente formato consiste nel fatto che i beni che ne fanno parte formano un patrimonio separato ed autonomo, non divenendo parte del patrimonio del trustee.