Art. 2647 – Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

(1)Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,le convenzioni matrimoniali 162 che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi 215, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione 191 ss., gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell’articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte 2645 ss.(2)(3).

Note

(1)

Articolo così sostituito ex L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 206 (Riforma del diritto di famiglia).

(2)

Recenti novelle normative prevedono la trascrizione dell’atto di opposizione del coniuge e dei parenti del donante (v. 563 ult. comma) e del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, ex coniuge o convivente, che il giudice può pronunciare in presenza dei figli e nell’interesse di questi (v. 155 quater).

(3)

Tutte le trascrizioni elencate dal presente articolo hanno comunque valore di cosiddetta pubblicità-notizia, in quanto l’opponibilità ai terzi di tali vicende giuridiche dipende dalla pubblicità dichiarativa attuata mediante i registri di stato civile (v. 163).

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