Si devono trascrivere 2668, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali 2690(1) indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti 2654:
1) le domande di risoluzione dei contratti 1458 comma 2 e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione 763, 1447 1452, le domande di revocazione delle donazioni 800, nonché quelle indicate dall’articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda 2644, 2655;
2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre 1706, 2932, 2645 bis(2).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale 215 della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione 2702, 214.
La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione 2643, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori 2901; 64-71 l. fall..
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità 1422 o a far pronunziare l’annullamento 1425, 1445 di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione 2665, 2675.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso 1445; 227 disp. att.(3);
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte 470, 590 ss., 624, 649.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario 227 disp. att.;
8) le domande di riduzione delle donazioni 555, 561 e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima 553, 554.
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione 456, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda 227 disp. att.;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda 2655, 2690 n. 6; 226, 227, 231 disp. att..
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’articolo 391 quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda(4).
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri(5).
Note
(1)
La trascrizione delle domande giudiziali che riguardino gli atti soggetti a trascrizione è posta prevalentemente in funzione prenotativa dell’efficacia della successiva sentenza di accoglimento; pertanto, dal momento di trascrizione della domanda, la trascrizione di atti che risultino successivi non sarà in grado di arrecare alcun pregiudizio nei confronti dei diritti dovuti in forza della sentenza di accoglimento della domanda già trascritta. Invece, in relazione alle domande di nullità e di annullamento per incapacità legale del contratto, la trascrizione della domanda che sia stata posta in essere entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato dovrà essere preferita rispetto a precedenti trascrizioni effettuate nel corso dello stesso quinquennio.
(2)
L’art. 2645 bis, inserito dal D. L. 669/96 convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha avuto una notevole portata innovativa, in quanto ha esteso il regime di pubblicità legale ai preliminari dei contratti di atti di disposizione di beni immobili (v. 2643, nn. 1, 2, 3, 4).
(3)
Relativamente alle categorie di atti elencate dai numeri 6, 7, 8, 9 del presente articolo, si parla della cosiddetta “efficacia sanante” della trascrizione, con formula tuttavia imprecisa perché i vizi del negozio a monte non sono affatto rimossi o sanati, ma il decorso del tempo della trascrizione rende inopponibili ai terzi gli effetti della sentenza che accoglie la domanda giudiziale di impugnazione del negozio stesso, cosicché altri aventi causa possano acquistare in modo valido i diritti. Si rileva quindi un effetto conservativo della trascrizione.
(4)
Il numero 9-bis è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
(5)
Questo comma è stato inserito dall’art. 26, L. 5 gennaio 1994, n. 25.