Devono parimenti essere trascritti 2654, 2668, 2691; 225 ss. disp. att.:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà 948, 949 o altri diritti reali di godimento su beni immobili 1079 e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda 2644;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda 974, 2655;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili 1503.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto 1501, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione 2691;
4) le domande di separazione degli immobili dotali 166 bis(1) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili 191, 193, 194, 2647.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili 1165, 2943 ss.(2).
L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda 231 disp. att..
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri 2691(3)(4).
Note
(1)
La Riforma del Diritto di famiglia, L. 19-5-1975, n. 151, agli articoli 47 e 227, vieta la costituzione di beni dotali e conseguentemente abroga in modo implicito la disposizione in questione.
(2)
L’usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, riceve disciplina a norma degli artt. 1158 -1167, e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale, mediante il quale il legislatore ha voluto fornire, a chi esercita di fatto l’utilizzo del bene, uno strumento di tutela, a fronte di un disinteresse da parte di colui che risulta l’effettivo proprietario del medesimo.
(3)
Questo comma è stato inserito dall’art. 26 della L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(4)
L’elencazione delle domande e degli atti soggetti a trascrizione è tassativo, nel caso venga effettuata una trascrizione al di fuori delle ipotesi definite ex lege, questa non produrrà alcun effetto, ma potrà risultare uno stato di incertezza, in virtù del quale potrà essere domandato un eventuale risarcimento del danno. La trascrizione delle domande giudiziali ha una funzione “prenotativa”, in quanto viene determinata la data a partire dalla quale potrà essere opposto ai terzi l’effetto che deriverà dalla sentenza. Nella trascrizione, dovranno essere indicati gli estremi della domanda, ovvero atto di citazione e verbale di causa, mentre non è necessario indicare il titolo su cui si fonda la domanda stessa. Gli effetti della trascrizione della domanda rimangono fermi anche se questa, proposta davanti a giudice incompetente, venga poi riproposta dinanzi a quello competente.