Art. 2657 – Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza(1) 2908; 132, 586, 825, di atto pubblico(2) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata 2703 o accertata giudizialmente 2659; 215, 216.

Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati 2674; 796(3).

Note

(1)

Il titolo per ottenere la trascrizione è la documentazione relativa ad un determinato fatto giuridico avvenuto. Essendo richiesta l’autenticità formale, il titolo può essere una sentenza o qualsiasi altro provvedimento posto in essere dall’autorità giudiziaria, un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o giudizialmente accertata.

(2)

Nella categoria qui richiamata dell’atto pubblico devono essere compresi anche i provvedimenti amministrativi e, più in generale, qualsiasi documento che sia stato emesso da un pubblico ufficiale.

(3)

Atti e sentenze straniere devono essere riconosciute dal nostro ordinamento attraverso la cosiddetta “legalizzazione”, che consiste in un’estensione interna dell’autenticità rilasciata dal Paese d’origine.

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