Art. 2663 – Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni 484(1)(2).

Note

(1)

Le Conservatorie dei registri immobiliari (RR. II.) sono i pubblici uffici presso i quali sono depositati tutti gli atti notarili di acquisto degli immobili situati in un dato territorio ed eventuali ipoteche. Le Conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nei luoghi dove vi sono le sedi dei tribunali e ciascuna di esse ha a capo un Conservatore, che dipende funzionalmente dal Ministero delle Finanze e da quello della Giustizia. La principale finalità degli uffici in esame è quella di rendere pubblici, e di conseguenza opponibili a chiunque, gli atti attraverso i quali sono poste in essere le vicende giuridiche relative ai beni immobili, in particolare con competenze riguardanti: ispezioni ipotecarie, certificati e copie ipotecarie di atti, trascrizioni e iscrizioni, domande di annotamento.

(2)

La trascrizione deve essere effettuata presso l’ufficio competente per territorio, altrimenti è nulla. Per gli immobili che siano oggetto di un unico contratto e si trovino in luoghi differenti, è necessario porre in essere più trascrizioni, una in ogni ufficio competente.

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