Art. 2664 – Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituenti il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale(1)(2).

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Note

(1)

Tale comma è stato così modificato dall’art. 3 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).

(2)

La formalità più importante eseguita dal conservatore consiste nell’apposizione, sulla nota di trascrizione, della data di consegna del titolo e del numero progressivo d’ordine indicato nel registro generale, di modo che sia evidente il soggetto che ha trascritto per primo.

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