Art. 2668 bis – Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale

(1)La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi(2).

Note

(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 62, 1 comma, della L. 18 giugno 2009, n.69 (Riforma del processo civile).

(2)

La norma prevede la possibilità di rinnovazione della trascrizione, precedentemente alla scadenza del termine, anche verso gli eredi o aventi causa a cui gli immobili siano nel frattempo stati trasferiti. Le trascrizioni effettuate vent’anni prima dell’entrata in vigore della legge di riforma (L. 4 luglio 2009) o in un momento ancora anteriore, conservano efficacia se rinnovate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

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