Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile(1), ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone(2) l’obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni 555 c.p.c.(3)
Note
(1)
La trascrizione è un vero e proprio obbligo a carico del notaio, mentre risulta un onere in capo alla parte, la quale, se non vi provvede adeguatamente, impedisce che si possano verificare gli effetti tipici della formalità pubblicitaria in relazione agli atti in questione.
(2)
Le “altre persone” alle quali si riferisce l’ultimo comma dell’articolo in questione sono l’ufficiale giudiziario che deve trascrivere il pignoramento immobiliare, il conservatore (v. 2658) e il capo dell’ufficio del registro.
(3)
La questione di legittimità costituzionale del presente articolo, relativamente all’art. 19, comma 1, della L. 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, comma 1, del D. P. R. 26 ottobre 1972), è stata giudicata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 maggio 1985, n. 147. Infatti, facendo riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., i giudici della Corte hanno ritenuto legittima la richiesta al cancelliere di effettuare la trascrizione di una sentenza avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobiliare già relativamente alla mera pronuncia del provvedimento e non invece al passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui il medesimo provvedimento acquista reale operatività.