Art. 2672 – Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo 484, 507, 509, 854; 555, 679 c.p.c.; 88 l. fall.; 156 disp. att. c.p.c. , comma 2(1).

Note

(1)

La norma è rilevante in relazione alle leggi speciali anteriori e contemporanee al codice che subirebbero un’implicita abrogazione in assenza della clausola di salvezza esplicitata dal presente articolo.

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