(1)Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva(2).
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria 133 disp. att.(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato introdotto dall’art. 7 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
(2)
Il sindacato consentito dalla disposizione in esame ha natura sostanziale, in quanto attiene alla materiale trascrivibilità degli atti o iscrivibilità delle ipoteche; la cosiddetta trascrizione con riserva assicura alla parte un effetto di prenotazione rispetto al numero d’ordine.
(3)
Il reclamo di regola viene proposto dalla parte a favore della quale è stata eseguita la formalità, ma è opinione comune che possa essere presentato anche dal pubblico ufficiale ricevente l’atto, per evitare un possibile danneggiamento dell’interessato che non abbia ricevuto informazioni in tempo adeguato da parte del richiedente. Il reclamo deve essere in ogni caso proposto dinnanzi al tribunale della circoscrizione in cui è situata la conservatoria, nel termine di 30 giorni dall’esecuzione della formalità.