Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1, 3, 4, e 7(1)(2).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni 113 bis disp. att.(3)(4).
Note
(1)
Il comma è stato modificato dall’art. 5 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(2)
Sono qui distinti due diversi casi: il conservatore può non essere in grado di decifrare i titoli, ricusandone quindi la ricezione, oppure può riscontrare la mancanza di requisiti, modalità o indicazioni previste, rifiutando l’atto.
(3)
Il comma 2 è stato così modificato dall’art. 1 della L. 21 gennaio 1983, n. 22 (Disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari) che ha eliminato la parte in cui si sanciva la responsabilità del conservatore nel caso di rifiuto o ritardo negli atti, con conseguente risarcimento dei danni. L’art. 5 della stessa legge ha inoltre innovato la materia attraverso l’inserimento dell’art. 223 bis delle disp. att. c.c., il quale stabilisce che i conservatori rispondano nei confronti dei terzi solo in caso di dolo o colpa grave, equiparando di fatto la disciplina a quella dettata per i dipendenti civili statali. Anteriormente a tale legge, il conservatore rispondeva invece personalmente anche riguardo all’operato dei propri subordinati, in concorso con la P.A.
Attualmente la P.A. risponde in concorso nelle ipotesi di dolo o colpa grave e in via esclusiva in quelle di colpa lieve, potendo comunque esercitare il proprio diritto di rivalsa verso l’impiegato responsabile.
(4)
Il conservatore è obbligato ad apporre per iscritto sulle note il proprio rifiuto (v. art. 113 disp. att.), e a restituire uno degli originali a colui che ha presentato domanda, il quale può anche presentare reclamo al presidente del tribunale che si esprime poi attraverso decreto (v. 745 c.p.c.).