(1)Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione si deve eseguire(2).
Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione 2853.
Note
(1)
Articolo così modificato dall’art. 10 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
(2)
Il registro generale d’ordine riassume in sé tutte le richieste inoltrate al conservatore, seguendo l’ordine della loro presentazione. Il medesimo ordine dovrà poi successivamente essere rispettato al momento dell’inserimento della nota all’interno dei registri particolari (v. 2679).