(1)Quando è impugnato il riconoscimento 263 ss., il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio(2).
Note
(1)
Si veda il d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
(2)
I provvedimenti sono discrezionali ed non impugnabili, poichè provvisori e revocabili. Inoltre essi possono essere adottati in tutti i casi di impugnazione del riconoscimento.