Art. 268 – Provvedimenti in pendenza del giudizio

(1)Quando è impugnato il riconoscimento 263 ss., il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio(2).

Note

(1)

Si veda il d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

(2)

I provvedimenti sono discrezionali ed non impugnabili, poichè provvisori e revocabili. Inoltre essi possono essere adottati in tutti i casi di impugnazione del riconoscimento.

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