Art. 2683 – Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione 2643, 2657 ss., osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge c. nav. 233, 250, 843, 865, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione c. nav. 146 ss.;

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice c. nav. 753;

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico 1706, 2914, n. 1(1).

Note

(1)

A differenza della trascrizione immobiliare (v. 2643), quella mobiliare è posta su base reale, cioè viene eseguita avendo riguardo al bene oggetto della vicenda e non al suo titolare.

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