(1)Si devono trascrivere le divisioni 713 e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità 470, 475, 484 e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili 2644.
Note
(1)
Tale articolo è stato così modificato dall’art. 207 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).