Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato 231 disp. att.(1).
Note
(1)
Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione della cessione dei beni ai creditori costituisce un requisito fondamentale per l’insorgenza del vincolo di indisponibilità sopra i beni oggetto della cessione, essendo invece anteriormente efficace soltanto a livello interno tra debitore e creditori.