Art. 2692 – Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654(1).

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656.

Note

(1)

La formalità accessoria dell’annotazione non può evidentemente prescindere da quella principale della trascrizione, a margine della quale va infatti inserita.

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