La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654(1).
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656.
Note
(1)
La formalità accessoria dell’annotazione non può evidentemente prescindere da quella principale della trascrizione, a margine della quale va infatti inserita.