Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo 671 c.p.c. per gli effetti disposti dall’articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento 518 c.p.c. per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916(1).
Note
(1)
Gli atti di disposizione, anche anteriormente conclusi ma trascritti in un momento successivo, non producono dunque effetti nei confronti del creditore procedente: la trascrizione in questo caso ha chiaramente mera efficacia dichiarativa, al fine di dirimere eventuali conflitti insorti tra più aventi causa (v. 2644).